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Infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici: sottoscritto protocollo in Prefettura

Potocollo legalitàL’11 luglio 2016, presso la Prefettura di Parma si è proceduto alla sottoscrizione del ” Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici nella provincia di Parma” fra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Parma e le Stazioni appaltanti aderenti.

L’atto convenzionale ha lo scopo di approntare specifici strumenti e meccanismi procedurali volti a prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel delicato settore dei lavori pubblici.

Nel rinnovare un analogo Protocollo sottoscritto nel 2011, l’atto pattizio oggi firmato ha come obiettivo l’intensificazione delle misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche, attraverso l’estensione dei controlli antimafia nel settore degli appalti, concessioni, servizi e forniture.

A tal fine, in aggiunta a quanto già previsto dal Codice antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) con la sottoscrizione di tale Protocollo la Stazione appaltante si impegna ad acquisire – secondo le modalità oggi in vigore, che prevedono, in primo luogo, l’interrogazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.) – l’informazione antimafia oltre che nei casi contemplati nel suddetto Codice, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000, nonché, indipendentemente dal valore, per alcune specifiche attività considerate “sensibili”, individuate dalla normativa sulle cosiddette “white list”, di seguito elencate:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

Il protocollo integrale: PROTOCOLLO_ANTIMAFIA

L’obbligo di acquisizione dell’informazione antimafia, inoltre, concerne anche le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del Protocollo in questione: fornitura e trasporto di acqua; servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggiamento del personale; somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Nell’ottica di un più stringente controllo antimafia la stazione appaltante si impegna ad acquisire tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti, le quali si impegnano a sottoscrivere specifiche clausole impegnative inserite nei bandi di gara.

Nel caso in cui la società o l’impresa ha sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante, dopo aver consultato la B.D.N.A., inoltra l’eventuale richiesta alla Prefettura competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Parma e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs., 6 settembre 2011, n. 159, che le stesse vengono acquisite in attuazione del Protocollo.

Gli artt. 4 e 5 del Protocollo prevedono poi una serie di clausole, da inserire nei bandi di gara o nei contratti da stipulare per le varie tipologie di rapporti, indicate nell’allegato 1 del documento, che l’impresa dovrà sottoscrivere, concernenti, da una parte, la risoluzione del contratto medesimo in casi di insorgenza di motivi ostativi, e dall’altra parte, obblighi di comunicazione per la prevenzione di interferenze illecite.

L’allegato 2 del Protocollo, richiamato dall’art. 6, prevede invece una dichiarazione impegnativa che l’impresa dovrà sottoscrivere per prevenire forme di corruzione, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Protocollo preveda inoltre norme per la verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi (art. 7), sulla sicurezza sul lavoro (art. 8) e sul monitoraggio dei flussi finanziari (art. 9).

L’art. 10 contempla, in aggiunta a quanto previsto dall’all’art. 86, comma 3, del codice antimafia, uno specifico obbligo per l’impresa appaltatrice di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta norma e dall’art. 12 del Protocollo.

Inoltre lo stesso art. 10 del Protocollo prevede l’obbligo per la Stazione appaltante di mantenere “una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a € 250.000,00 e delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all’art. 2, indipendentemente dall’importo, con l’indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali, comunicando tempestivamente alla Prefettura ogni intervenuta variazione.”

Il Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti interessati, ha la durata di due anni dalla firma ed è tacitamente rinnovato per altri due anni, salva espresso dissenso di una o entrambe le parti.

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