Home » Sport » Parma Calcio » Paolo Malvisi: PARMA, PORTA I LIBRI IN TRIBUNALE se vuoi salvarti

Paolo Malvisi: PARMA, PORTA I LIBRI IN TRIBUNALE se vuoi salvarti

boys-striscione-fuori-la-voce-610x377-2

Tra i tifosi del Parma c’è molta curiosità su come il Bari (o la Bari, come da t shirt sfoggiata anche da Antonio Cassano), pur dichiarato fallito nel corso della passata stagione sportiva, sia riuscito a mantenere la categoria cui era iscritto, la serie B: per saperne di più, sempre a puro spirito divulgativo, Gabriele Majo, in esclusiva per StadioTardini.it, di cui è direttore,  si è rivolto, per una amichevole consulenza, a Paolo Malvisi, membro dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport AIAS, il quale nei dettagli, come potete leggere sotto, ha ricostruito l’intera vicenda, leggi e regolamenti alla mano.

“Alla luce di quanto è accaduto al Bari – ha poi concluso l’avvocato Malvisi – ritengo che anche per il Parma l’unica strada percorribile sia quella della immediata produzione al Tribunale di Parma, sezione fallimentare, da parte del presidente Ghirardi, di tutte le scritture contabili, bilanci e quant’altro. Nel giro di poche settimane si potrebbe arrivare ad una rapida soluzione della vicenda, che consenta al club di mantenere la serie A (risultati sul campo permettendo): viceversa se non ci fosse questa consegna volontaria da parte del legale rappresentante e attuale maggiore azionista, ritengo non ci sarebbero i tempi tecnici, per aspettare l’iter normale con dichiarazione di fallimento a seguito di presentazione di una eventuale istanza da parte di un creditore. Però il deposito delle scritture contabili dovrebbe avvenire il più presto possibile, anche se capisco che ci possano essere resistenze da parte dei legali rappresentanti, poiché a Bari, dopo la sentenza dichiarativa del fallimento il locale Tribunale ha trasmesso tutti gli atti alla Procura, che ha aperto un fascicolo. Al momento risulta esserci un’indagine in corso, ma nessun indagato, anche se sarei pronto a scommettere che presto qualcuno potrà esser iscritto all’apposito registro per il reato di bancarotta fraudolenta”.

Paolo Malvisi così scrive a StadioTardini.it– Mi è stato chiesto dal Direttore Majo una breve nota al fine di illustrare quanto accaduto all’Associazione Sportiva Bari S.p. A. (A.S. Bari S.p.A.), in particolare in riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento della stessa e ai relativi quanto conseguenti risvolti pratici. Orbene, intanto va rammentato come l’assemblea degli azionisti dell’A.S. Bari S.p.A. aveva sancito ufficialmente l’impossibilità di quella proprietà (famiglia Matarrese) di ripianare le perdite e fornire nuove finanze. L’allora Amministratore Unico Franco Vinella riferiva, in particolare, all’assemblea in ordine all’irreversibile crisi e, preso atto di quanto riferito dal socio di maggioranza (Matarrese) circa appunto l’impossibilità di ripianare il debito, evidenziava come non ricorressero i presupposti per accedere ad una procedura alternativa di risoluzione dell’indebitamento.
Lo stesso amministratore unico portò quindi i libri in Tribunale e la sezione fallimentare del Tribunale di Bari emetteva sentenza dichiarativa di fallimento dell’A.S. Bari S.p.A. a campionato in corso.
Venne favorita la tutela del campionato in corso; furono nominati due curatori fallimentari a cui toccò gestire il c.d. “esercizio provvisorio” e, con l’ausilio di alcuni consulenti, venne valutato il titolo sportivo e il patrimonio tecnico. Venne poi fissata una base d’asta al fine di consentire ai nuovi acquirenti di rilevare il Bari Calcio ed iscriverlo al campionato successivo. Asta che, come noto, fu vinta da Gianluca Paparesta: la cordata che faceva capo all’ex arbitro vinse la terza asta al Tribunale fallimentare, aggiudicandosi il club con 4.800.000 euro alla tredicesima battuta. La nuova società si è chiamata Football Club Bari 1908.
Va necessariamente, tuttavia, precisato che:
1) La FIGC è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il gioco del calcio in Italia; ai sensi dell’art. 7 dello Statuo federale le società che svolgono l’attività del gioco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori, tesserati della FIGC, e si uniscono in associazioni – chiamate Leghe – cui la FIGC demanda il compito di organizzare l’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
2) Le norme interne che regolamentano la FIGC prendono il nome di N.O.I.F. – Norme Organizzative Interne Federali -; in particolare, per quel che è qui di interesse, in ipotesi di fallimento di una società di calcio, l’art. 16 n. 6 delle predette N.O.I.F. prevede che: “il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data solo nel caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 5, il titolo sportivo della società in stato d’insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo”.
Conseguentemente, nella fattispecie riguardante l’A.S. Bari S.p. A., essendo intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento, appunto, “nel corso del campionato” ed essendo stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’azienda ex art. 104 Legge Fallimentare, sussistendone ovviamente i presupposti, gli effetti della revoca dell’affiliazione della società A.S: Bari S.p.A. alla FIGC sono decorsi dalla data di scadenza fissata per presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo (nella specie, giugno 2014).
In questo contesto, il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti delle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato, prende il nome di c.d. “titolo sportivo”. Il “titolo sportivo”, quindi – mi sia concesso il termine -, è una sorta di riconoscimento del “merito sportivo” acquisito sul campo all’esito del campionato e “in nessun caso può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” (cfr. art. 52, comma 2, N.O.I.F.); ne discende che, in nessun caso, una società sportiva (sia essa fallita o in bonis) potrà autonomamente cedere ad altra società il proprio “titolo sportivo” né valutare ed iscrivere lo stesso tra gli assets attivi del bilancio.
Poiché si è precisato che gli effetti della revoca dell’affiliazione (intervenuta col fallimento) in ipotesi di prosecuzione dell’attività d’impresa decorrono dal termine fissato per l’iscrizione al campionato successivo, appare evidente che, in caso di inerzia, alla scadenza del predetto termine il “titolo sportivo” – medio tempore congelato – verrebbe definitivamente meno.
Stando così le cose, le N.O.I.F. hanno previsto una sorta di salvaguardia che disciplina le condizioni necessarie affinché il titolo sportivo di una società dichiarata fallita non vada disperso ma possa essere riattribuito ad altra società che ne faccia richiesta prima che decorra il termine evidenziato.
Per quel che concerne proprio il fallimento dell’A.S. Bari S.p.A., nel predetto contesto normativo, gli organi della procedura fallimentare hanno proceduto alla valutazione del ramo d’azienda sportiva dell’A.S. Bari S.p.A. onde consentire l’esperimento di una procedura competitiva per la cessione del medesimo nei termini previsti dalla normativa federale che risultino compatibili con l’eventuale “conservazione” del titolo sportivo. Infatti, la società che si è poi aggiudicata il ramo d’azienda della A.S. Bari S.p.A., all’esito dell’esperita procedura competitiva (come sopra riferito, Gianluca Paparesta, con la sua “cordata”, ha vinto la terza asta, aggiudicandosi il club con 4.800.000 euro alla tredicesima battuta. La nuova società si è chiamata Football Club Bari 1908), è stata ritenuta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 52 delle N.O.I.F. e ha potuto richiedere alla FIGC l’attribuzione del “titolo sportivo” della fallita A.S. Bari S.p.A.; così la società aggiudicataria, appunto F.C. Bari 1908, ha potuto mantenere i medesimi diritti discendenti dalla anzianità di affiliazione della società fallita, ivi compreso il diritto di partecipazione al campionato di calcio conquistato al termine di quella stagione.

Paolo Malvisi

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

*