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Nomine dirigenti e quadri: sindacato contro la Regione

Con due distinti ricorsi (uno indirizzato al Giudice del lavoro di Bologna e l’altro al TAR Emilia-Romagna) la “DIRER – Federazione Nazionale Quadri Direttivi e Dirigenti delle Regioni”, unitamente a un dirigente interessato, ha impugnato la Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 56 del 25.01.2016, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare le recenti nomine del Direttore generale Gestione, Sviluppo e Istituzioni, del Direttore generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, del Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa, del Direttore generale Agricoltura, chiedendone l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità e/o inefficacia (previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee), nonché per la condanna della Regione Emilia-Romagna ad avviare una nuova e legittima procedura di conferimento degli incarichi di Direttori generali della Giunta regionale e per l’adozione di ogni provvedimento idoneo a soddisfare le ragioni dei ricorrenti, ivi compresa la declaratoria di nullità e/o inefficacia dei contratti di lavoro stipulati dai controinteressati.

La DIRER, infatti, contesta le suddette nomine di natura strettamente “politica e fiduciaria” e la mancata comparazione e selezione, nello specifico, di soggetti dotati dei requisiti necessari ai quali non è stato neppure consentito di “concorrere” al conferimento degli incarichi, che ha determinato, oltre al pregiudizio economico e di carriera per il diretto interessato, un grave danno per la collettività intera e per la stessa amministrazione regionale, che in tal modo non solo vengono private della guida di soggetti scelti in maniera meritocratica e dotati di elevata esperienza e competenza per la posizione richiesta tali da garantire il “buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa pubblica”, ma che addirittura rischiano di pregiudicare i servizi resi nei confronti dei cittadini dalle medesime Direzioni generali, per effetto della “nomina politica fiduciaria” che non consente ai nominati di possedere quella “imparzialità” necessaria a gestire a beneficio di tutti e senza visioni “di parte” i beni e i servizi pubblici che le direzioni generali interessate garantiscono alla collettività.

I ricorsi in questione sono stati esperiti dalla DIRER e da un dirigente che è stato così impossibilitato anche solo a presentare domanda di attribuzione dell’incarico cui poteva legittimamente aspirare. Tutte le nomine impugnate, infatti, sono avvenute senza un regolare concorso e senza alcuna forma di reale selezione meritocratica e,- in palese violazione del principio di separazione tra “attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa”-, sono state effettuate da un Organo politico regionale “per chiamata diretta”, ovvero con nomina di natura prettamente fiduciaria, avvalendosi di una norma regionale (l’art. 43, comma 2, della L.R. n. 43/2001) che, però, non solo è in palese contrasto con le norme costituzionali sui principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza dell’attività amministrativa e accesso ai pubblici impieghi esclusivamente mediante concorso (artt. 97 e 98 Cost.), ma anche in contrasto con le norme costituzionali che prevedono l’esclusività della Stato nella materia “ordinamento civile” (art. 117, comma 2 Cost.), in quanto in detta materia ricadono i contratti afferenti agli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione. Non va dimenticato, peraltro, che dette nomine violano persino lo stesso Statuto della Regione Emilia-Romagna che per tutti gli incarichi dirigenziali prevede obbligatoriamente l’accesso mediante concorso o procedura selettiva (art. 62, comma 3, della L.R. 31 marzo 2005, n.13 e s.m.i. – Statuto della Regione Emilia-Romagna).

Tali nomine, pertanto, secondo la DIRER, sono state poste in essere in palese violazione di legge e con una serie di gravi vizi di eccesso di potere, come dettagliatamente esposto nei ricorsi.
A tutto ciò, infine, non potrebbe che accompagnarsi un danno erariale e per questi motivi la DIRER, a tutela di tutti e a differenza di altri, è dovuta intervenire, non potendo “girarsi a guardare da un’altra parte”.

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