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Nessun permesso per installare una pergola bioclimatica: considerazioni

Attraverso una pronuncia (1777/2014) il Consiglio di Stato ha stabilito che non serve alcun titolo abilitativo o autorizzazione comunale qualora si volesse realizzare dei pergolati temporanei e facilmente amovibili.

Il permesso di costruire

Vogliamo precisare che il permesso di costruire è un atto amministrativo il cui rilascio proviene dal Comune in cui si intende realizzare interventi di carattere urbanistico/edilizio.

La disciplina fa riferimento all’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 che recita quanto segue : “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.”

Nessun permesso per le pergotende

La sentenza è servita quindi a chiarire una volta per tutte il ruolo delle coperture esterne leggere e facilmente amovibili, tra cui le pergole bioclimatiche, la cui installazione non necessita di alcun permesso, in quanto si tratterebbe di “strutture di arredo installate su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.

Stando a quanto ha dichiarato il Consiglio di Stato, le particolari caratteristiche tecniche e il funzionamento di una pergola bioclimatica ne consentono l’installazione anche senza il ricorso ai titoli abilitativi.

Buone notizie quindi sul fronte delle coperture per esterni, con soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate che permettono di ombreggiare in modo intelligente e funzionale ogni tipo di spazio esterno, senza alcun limitazione.

Tra i vantaggi delle pergotende bioclimatiche c’è il loro funzionamento, il quale avviene sulla base della rotazione delle lamelle orientabili a seconda delle esigenze: in caso di pioggia si chiudono orizzontalmente impedendo il passaggio dell’acqua, mentre, in caso di sole, possono assumere una posizione trasversale che consente ai raggi solari di filtrare al di sotto della copertura evitandone, llo stesso tempo, il surriscaldamento. In entrambi i casi, le pergole bioclimatiche permettono un’areazione ottimale dello spazio sottostante.

Queste incredibili strutture offrono una soluzione per qualsiasi esigenza, anche in termini estetici: il grande margine di personalizzazione proposto dalle ditte di installazione è una garanzia di riuscita.

Tipologia di struttura, dettagli e rifiniture possono essere facilmente concordati con l’installatore, sia per l’applicazione in giardini sia in terrazzi o attici.

Il principale vantaggio è rappresentato dall’assenza di vincoli legati all’installazione: non essendo soggette al rilascio di alcuna autorizzazione comunale, le pergole bioclimatiche consentono di fatto la creazione di un ambiente aggiuntivo senza il benestare del Comune di riferimento, liberandosi inoltre dall’incombenza degli oneri concessori.

La sentenza 1777/2014 del CdS apre la strada a nuovi scenari sul fronte delle realizzazioni che non richiedono opere edili e che non prevedono chiusure verticali di qualunque genere e, infine, che siano costituite da componenti strutturali leggeri.

1 Commento

  1. vorrei sapere oltre alla detrazione fiscale del 65% mi chiedono enessuno misa dire l’iva e’ agevolata al 4% O e’ pieno come al solito 22%???
    ni comercialista, ni geometra e neppure il costruttore mi sanno dire cosa in quanto sembra che dal 22 aprile le cose sono cambiate..
    aspetto nuove saluti e grz antonio

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