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Federconsumatori: “Le multe dei velo? Illegittime se i controlli non sono costanti”

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Le multe prodotte dagli autovelox che non vengono controllati periodicamente sono illegittime.

A dirlo è la Corte costituzionale, che con la sentenza 113/2015 depositata il 18.06.15 (presidente Criscuolo, relatore Carosi) ha dichiarato l’incostituzionalità delle regole del Codice della strada nella parte in cui non prevedono che tutti gli apparecchi ‘siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura’.

Federcosnumatori Parma fa ulteriore chiarezza sulla notizia e presta attraverso i propri sportelli ed i propri operatori supporto a tutti i cittadini che dovessero essere interessati fornendo le necessarie informazioni ed aiuti.

“Per comprendere gli effetti di tale pronuncia bisogna distinguere due categorie di autovelox: la prima è rappresentata dagli apparecchi ‘accompagnati’ dalla pattuglia, mentre la seconda riguarda quelli che vengono posti sulle strade e lasciati ivi a funzionare in automatico.

Proprio questa seconda tipologia di autovelox dovrebbe essere sottoposto alle verifiche periodiche, perché lo prevedono i principi fissati dal ministero delle Infrastrutture nel 2005 a integrazione del decreto ministeriale del 29 ottobre 1997. Ed è proprio la Corte Costituzionale a ricordare che a livello normativo non è prevista la necessità di verifiche periodiche per gli strumenti ‘impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale’.

Per capire dalla lettura del verbale se lo stesso nasce da un rilevamento con apparecchio presidiato o meno si deve verificare se ci sono scritte frasi del tipo: ‘L’infrazione è stata accertata da pattuglia composta dagli agenti X e Y’. Contrariamente, nei verbali che trovano la loro fonte in rilievi da parte di apparecchi non presidiati c’è scritto prima di tutto il riferimento alla legge che le autorizza (l’articolo 4 della legge 168 del 2002) oppure, fuori dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, al decreto del Prefetto che individua il tratto come assoggettabile a controlli automatici. La Corte costituzionale, accogliendo la tesi della ‘palese irragionevolezza’ della norma (articolo 45, comma 6 del Codice della strada) che non prevede l’obbligo di verifica periodica per tutti gli autovelox e quindi muovendosi in senso contrario a parecchie pronunce della Cassazione, ha respinto ogni distinzione tra autovelox presidiati e non presidiati prevedendo che tutti gli apparecchi devono essere sottoposti a verifica.

Pertanto rimane aperta la possibilità di avvalersi degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale della Consulta per tutti i verbali ancora non pagati mentre per quelli già pagati non ci sono più possibilità di impugnazione.

Necessario comunque risulta, nel caso in cui si debba valutare se procedere o meno con l’opposizione, accertare se l’apparecchio utilizzato è stato sottoposto a verifica. A volte ciò è riportato nel verbale come sopra spiegato. Altre volte occorre chiedere al corpo di polizia l’esibizione del documento. Si può anche richiedere di esibirlo direttamente al Giudice di Pace, perché spesso i tempi per la presentazione del ricorso sono strettissimi e non si riesce a richiedere tali documenti prima della proposizione e comunque dello scadere dei termini per l’opposizione”.

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